GRATUITO PATROCINIO

Lo Studio Legale si avvale di professionisti che possiedono l’abilitazione all’assistenza alle persone meno abbienti, alle quali, è offerta la possibilità di usufruire così del patrocinio a spese dello Stato (nei giudizi civili, amministrativi, volontaria giurisdizione).

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COS’E’

E’ un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

ESCLUSIONI

Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

LEGGI E REGOLAMENTI

artt. 74–89 e 119-136 Testo Unico spese giustizia D.P.R. 30.05.02 n. 115

CHI

Possono ottenere il gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • gli apolidi;
  • gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

REDDITO

Il reddito IMPONIBILE dell’interessato non deve superare € 10.628,16 (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della giustizia ).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. ***
Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.
Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da irpef (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Vedi anche scheda Assegni da separazione e divorzio.

ACCESSO SENZA LIMITI DI REDDITO

Tale tetto non deve essere preso in considerazione dalle vittime di alcuni crimini, per le quali l’ammissione al beneficio scatta a prescindere dalle possibilità economiche.
Il Dl 11/2009 ha infatti stabilito che la persona offesa dai reati di violenza sessuale, anche di gruppo, o il minore che subisce atti sessuali possono accedere al gratuito patrocinio “anche in deroga ai limiti di reddito“ previsti dal Dm Giustizia.

COME

Con domanda (foglio aggiuntivo) in carta semplice che deve essere:

  1. sottoscritta dall’interessato;
  2. presentata dall’interessato o dal difensore (che in tal caso autentica la firma) o inviata a mezzo raccomandata A/R al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

La domanda, deve contenere:

  1. la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del procedimento, se già pendente)
  2. le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa con indicazione delle prove (documenti, testimonianze, ecc.)
  3. le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali;
  4. l’ autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio;
  5. l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio (termini: trenta giorni dopo la scadenza del termine di un anno a partire dal deposito della domanda di ammissione o dalla precedente comunicazione di variazione del reddito).

Alla domanda deve essere allegata la copia della dichiarazione dei redditi.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.
Se l’interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo.
La falsità o le omissioni contenute nell’autocertificazione relative alle condizioni di reddito sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,81 a € 1549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la revoca del beneficio ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

DOVE

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; del luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

DURATA

L’ammissione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio del patrocinio gratuito per proporre impugnazione.

EFFETTI

L’ ammissione al beneficio produce come principali effetti:

  1. Difesa da parte di un difensore di fiducia che l’interessato sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso i consigli dell’ordine e, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di nominare un consulente tecnico. Il difensore e il consulente ricevono un compenso anticipato dall’erario e ridotto alla metà.
  2. Prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dei diritti di copia;

Anticipazione da parte dell’Erario di:

  1. onorari e spese dovuti al difensore, consulenti tecnici di parte, ausiliari del magistrato, testimoni, notai;
  2. indennità e spese di viaggio dovute a magistrati e ufficiali giudiziari per atti compiuti fuori sede;
  3. indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notifiche e atti di esecuzione a richiesta di parte;
  4. spese per notificazioni a richiesta d’ufficio.
  5. spese per legale pubblicità dei provvedimenti;
  6. spese per il compimento di opere non eseguite o per la distruzione di quelle compiute.
  7. Il compenso all’avvocato e al consulente sono liquidati dal giudice, sentito il parere del consiglio dell’ordine, contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del procedimento.

TEMPI E ITER

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi:

  • può dichiararla inammissibile;
  • respingerla;
  • ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono manifestamente infondate.

Se il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, è possibile riproporla al giudice competente, che decide con decreto, unitamente al merito.

La decisione (sia quella del Consiglio dell’Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all’interessato, al giudice competente ed al direttore regionale delle entrate.

Il direttore regionale delle entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali; se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni false, chiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.

Il giudice decide definitivamente sull’istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine, unitamente al merito.

Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione:

  • quando, nel corso del giudizio, siano intervenute modifiche alle condizioni di reddito rilevanti al fini dell’ammissione al beneficio,
  • quando, concesso il beneficio in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine, risultano mancanti i presupposti per l’ammissione o se l’interessato ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

RECUPERO

Il provvedimento che condanna alle spese la parte non ammessa al patrocinio che perde la causa stabilisce che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Lo Stato può esercitare rivalsa se la parte ammessa vince la causa e perciò si trova in condizioni di poter restituire allo Stato quello che è stato speso per lui:

  1. per le spese prenotate e anticipate se la parte ammessa vittoriosa consegue almeno il sestuplo delle stesse;
  2. per le sole spese anticipate in ogni caso, qualunque sia la somma conseguita.

Lo Stato ha diritto di ripetere gli onorari dalla parte avversa condannata alle spese nelle cause civili o nelle cause penali dove vi sia stata costituzione di parte civile.

COSTO

Nessuno per l’istante. A carico dello Stato.

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